Con la chiusura delle scuole, molti bambini con disabilità restano esclusi dai centri estivi per mancanza di educatori dedicati o a fronte di rette extra che arrivano fino a 4mila euro al mese. La legge impone la piena inclusione senza costi aggiuntivi, ma tra tagli all'assistenza e vincoli di bilancio il diritto resta spesso sulla carta. L'analisi dell'avvocata Laura Andrao: cresce la sensibilità dei tribunali, ma il nodo irrisolto è la quantificazione delle risorse.
Centri estivi e disabilità: quando il diritto all'inclusione resta sulla carta
Con la fine dell'anno scolastico, per molte famiglie di bambini con disabilità l'estate non porta sollievo ma un nuovo ostacolo. In diversi casi i minori con bisogni complessi vengono di fatto respinti dai centri estivi: mancano gli educatori formati o gli operatori socio-sanitari necessari a garantire un'assistenza individuale, il cosiddetto rapporto uno a uno. Il risultato è una discriminazione concreta, che lascia le famiglie in condizioni di forte disagio proprio nel momento in cui la scuola chiude i battenti.
Rette fino a 4mila euro al mese
Secondo quanto raccolto da ilfattoquotidiano.it, in alcune situazioni alle famiglie sono state chieste cifre che arrivano fino a 4mila euro mensili per iscrivere un figlio con necessità particolari. Una barriera economica che, oltre a essere insostenibile per la maggior parte dei nuclei familiari, contrasta apertamente con quanto stabilito dalla normativa.
Cosa dice la legge
Le regole sono chiare: tutti gli enti che gestiscono i servizi estivi, pubblici o privati, devono assicurare la piena inclusione senza discriminazioni, adottando gli accomodamenti ragionevoli necessari. Non è consentito rifiutare l'iscrizione né imporre una frequenza ridotta per motivi legati alla disabilità, e non può essere richiesto alle famiglie un contributo economico extra rispetto alla retta per coprire l'assistenza educativa. Un ruolo centrale spetta ai Comuni, chiamati a prendere in carico i minori con disabilità riservando posti e supporti dedicati.
Sul piano nazionale, l'articolo 14 della Legge 328 del 2000 riconosce alla persona con disabilità il diritto a un progetto individuale che garantisca una presa in carico globale e personalizzata. A questo si aggiunge la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, che sancisce espressamente il diritto dei minori con disabilità a partecipare, su base di uguaglianza con gli altri, alle attività ludiche, ricreative e sociali.
«Non un'attività accessoria, ma parte del percorso di crescita»
«I centri estivi non sono un'attività accessoria: rappresentano un contesto educativo e relazionale, riconosciuto dall'ordinamento italiano come prosecuzione del percorso di crescita del minore», spiega a ilfattoquotidiano.it Laura Andrao, avvocata e attivista per l'inclusione. Secondo Andrao, le criticità sono diffuse a macchia di leopardo lungo tutta la penisola, da Nord a Sud. E il nodo, oggi, non è più tanto il riconoscimento del diritto quanto l'effettiva erogazione delle risorse per renderlo esercitabile.
Le limitazioni imposte dagli enti locali riguardano spesso il numero di settimane concesse e il monte ore giornaliero di assistenza, con il rischio di spezzare la continuità della partecipazione del bambino. «Sulla carta l'opportunità è la stessa per tutti, nei fatti le realtà sono diverse», osserva l'avvocata, «con tagli sull'assistenza, esclusioni e richieste di denaro extra per avere personale adeguatamente formato».
La giurisprudenza si muove, ma il vero problema restano le risorse
Nonostante un quadro normativo ampiamente favorevole, le famiglie continuano a scontrarsi con dinieghi giustificati da ragioni organizzative o di bilancio. «Ogni anno assistiamo diverse famiglie escluse dai centri estivi, in parte o del tutto», afferma Andrao, «e il rischio è subordinare diritti fondamentali a esigenze burocratiche, in contrasto con i principi consolidati della giurisprudenza amministrativa».
Un segnale positivo, però, c'è: cresce la consapevolezza, anche nei tribunali, che la frequenza del centro estivo sia parte integrante del progetto di inclusione e non un'attività facoltativa. Sempre più spesso i Tar riconoscono che l'esclusione produce un pregiudizio grave e irreparabile per il minore, incidendo sul diritto alla socializzazione e allo sviluppo delle autonomie. Un'evoluzione che, avverte l'esperta, non si traduce ancora in un riconoscimento automatico delle prestazioni nella misura realmente necessaria: «Il vero nodo, a livello nazionale, resta la quantificazione degli interventi».
Fonte: ilfattoquotidiano.it (intervista all'avvocata Laura Andrao). Riferimenti normativi verificati: art. 14 Legge 328/2000; Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (ratificata in Italia con L. 18/2009).